AMBITO DEI CONTROLLI TECNICI SU STRADA


Il 20 maggio è entrato in vigore il Decreto ministeriale numero 215 del 19 maggio 2017 che aumenta il ventaglio dei controlli tecnici da svolgere ai veicoli industriali in viaggio.

La novità più importante per l’autotrasporto merci è il controllo sul corretto fissaggio del carico, per verificare che non si sposti durante la marcia del camion. Lo stesso Decreto 215/2017 (che recepisce la Direttiva 2014/47/UE) stabilisce come deve essere fissato il carico, basandosi sulle linee guida comunitarie del 2014. L’allegato II elenca gli ambiti dei veicoli che sono oggetto dei controlli su strada e le modalità con cui devono avvenire:

1. AMBITI OGGETTO DI CONTROLLO

0) Identificazione del veicolo;

1) Impianto di frenatura;

2) Sterzo;

3) Visibilità;

4) Impianto elettrico e parti del circuito elettrico;

5) Assi, ruote, pneumatici, sospensioni;

6) Telaio ed elementi fissati al telaio;

7) Altri equipaggiamenti;

8) Effetti nocivi;

9) Controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

 

2. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO

Gli elementi che possono essere controllati unicamente con l’ausilio di apparecchiature sono
contrassegnati con la lettera E.
Gli elementi che possono essere parzialmente controllati senza l’ausilio di apparecchiature sono
contrassegnati con la lettera +(E).
Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che, oltre a osservare gli elementi
interessati, l’ispettore procede, eventualmente, anche a maneggiarli, a valutarne i rumori o a
utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo che non comporti l’uso di apparecchiature.
I controlli tecnici su strada possono riguardare gli elementi elencati nella tabella 1, in cui sono
indicati anche i metodi di controllo raccomandati che andrebbero utilizzati. Nulla di quanto previsto
nel presente allegato osta a che l’ispettore si avvalga all’occorrenza di strumenti complementari,
come un ponte sollevatore o una fossa d’ispezione.
I controlli sono effettuati utilizzando le tecniche e attrezzature attualmente disponibili e senza l’uso
di strumenti per smontare o rimuovere eventuali parti del veicolo. Il controllo può comprendere
anche una verifica della conformità delle rispettive parti e componenti del veicolo in questione alle
prescrizioni ambientali e di sicurezza in vigore al momento dell’omologazione o, se applicabile, al
momento dell’adeguamento.
Qualora il veicolo sia progettato in modo da non permettere l’applicazione dei metodi di controllo
stabiliti nel presente allegato, il controllo è effettuato conformemente ai metodi raccomandati
accettati dalle autorità competenti.
I «motivi dell’esito negativo del controllo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti
che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull’omologazione dei veicoli al momento
della prima omologazione o della prima messa in circolazione o dell’adeguamento.